Si rammenta l’approssimarsi della scadenza fissata al 15 marzo p.v. dalla O.M. 13 febbraio 1998 n. 55 per la presentazione delle domande di trasformazione del rapporto di lavoro da tempo pieno a tempo parziale oppure, viceversa, per richiedere esplicitamente il rientro a tempo pieno, se in part-time per il prossimo anno scolastico.

Possono essere interessati (se assunti con contratto a tempo indeterminato)

  • docenti (anche neo – immessi in ruolo) di ogni ordine e grado;
  • personale delle istituzioni educative e dei conservatori ed accademie
  • personale A.T.A. delle scuole di ogni ordine e grado, con esclusione dei Direttori dei Servizi generali ed amministrativi
  • personale che sarà collocato in quiescenza dal 1° settembre e che chiederà il mantenimento in servizio con rapporto di lavoro a tempo parziale ( subordinato alla verifica delle condizioni di esubero, dopo le operazioni di mobilità)

Personale DOCENTE

Per i docenti di secondaria di primo e secondo grado, titolari su classi di concorso comprendenti più discipline, la fruizione del part-time deve essere raccordata alla scindibilità del monte orario di ciascun insegnamento della classe di concorso stessa.

Personale ATA

Il part time si attua, di norma, secondo articolazioni su base settimanale, con riduzione della prestazione in tutti i giorni lavorativi, ovvero secondo articolazioni che prevedano la prestazione continuativa di 6 ore giornaliere per tre giorni settimanali, anche pomeridiane. L’articolazione delle prestazioni in determinati periodi dell’anno del suddetto personale è autorizzata dal Dirigente dell’Usr dell’ambito territoriale di competenza per gravi motivi, e deve essere realizzata in misura tale da rispettare la media della durata del lavoro settimanale prevista per il tempo parziale nell’arco temporale preso in considerazione (settimana, mese o anno).

Il part time dura due anni scolastici. Il contratto di variazione del rapporto di lavoro avrà decorrenza dal 1° settembre.

Eventuali richieste di rientro, inoltrate dopo un anno a regime di tempo parziale, possono essere accolte solo in presenza di motivate esigenze ed anche in relazione alla situazione complessiva degli organici.

Al termine dei due anni non è necessaria alcuna richiesta di proroga se si decide di proseguire il rapporto di lavoro part time (a meno che nel contratto stipulato non sia stata indicata una precisa scadenza). Invece il ritorno al tempo pieno deve essere esplicitamente richiesto.

Si possono verificare 3 casi

  • personale già titolare di contratto part-time da almeno un biennio, che intende chiedere il rientro a tempo pieno dal 1° settembre .
  • personale che intende modificare l’articolazione della prestazione del servizio, cioè il numero delle ore settimanali o il tipo, orizzontale/verticale
  • personale che richiede per la prima volta la trasformazione del contratto da tempo pieno a tempo parziale

La durata minima delle prestazioni lavorative deve essere di norma pari almeno al 50% di quella a tempo pieno

Considerati gli adempimenti successivo a carico dell’Ufficio Personale, tutti gli interessati son pregati di presentare le richieste entro il 10 marzo p.v.

Il Dirigente Scolastico

Valentina Savona