La somministrazione di farmaci in orario scolastico riguarda alunni affetti da patologie per le quali è indispensabile, sulla base di specifica certificazione rilasciata dal medico curante, assumere la terapia durante le ore di frequenza scolastica.

Con la nota n. 2312 del 25.11.2005, il Ministero dell’Istruzione, d’intesa con quello della Salute, ha emanato le “Linee guida per la definizione degli interventi finalizzati all’assistenza di studenti che necessitano di somministrazione di farmaci in orario scolastico, al fine di tutelare il diritto allo studio, la salute ed il benessere all’interno della struttura scolastica”.

Si forniscono pertanto istruzioni in merito alle azioni da intraprendere nel caso in cui studenti debbano assumere dei farmaci in orario scolastico.

I farmaci a scuola potranno essere somministrati agli studenti solo nei casi autorizzati dai genitori, fermo restando che la somministrazione potrà avvenire in caso di assoluta necessità e se risulterà indispensabile durante l’orario scolastico.

  • Somministrazione di farmaci salvavita e/o farmaci per patologie croniche.

Tale somministrazione richiede il rispetto dei seguenti passaggi procedurali:

  1. Richiesta formale da parte della famiglia corredata da un certificato medico attestante lo stato di malattia. Il medico dovrà indicare in modo chiaramente leggibile, senza possibilità di equivoci e/o errori:
  • nome e cognome dell’alunna o dell’alunno
  • nome commerciale del farmaco
  • descrizione dell’evento che richiede la somministrazione del farmaco
  • dose da somministrare
  • modalità di somministrazione e di conservazione del farmaco durata della terapia.

L’assunzione del farmaco potrà avvenire a cura dello stesso alunno/a se maggiorenne, o autorizzato espressamente dai genitori dai Genitori, se minore.

  1. Se il farmaco dovrà essere somministrato allo studente/ssa da terzi il Dirigente Scolastico verificherà la disponibilità degli operatori in servizio nel plesso (docenti e collaboratori scolastici), individuati tra il personale che abbia seguito i corsi di primo soccorso ai sensi del D.L. 626/94;
  2. Formale autorizzazione del Dirigente Scolastico.

Solo dopo i passaggi a)  b)  c)  è possibile procedere alla somministrazione del farmaco prescritto che dovrà essere consegnato agli operatori scolastici interessati in confezione integra, da conservare a scuola per tutta la durata del trattamento.

  • Terapie farmacologiche brevi.

Anche in questo caso deve essere effettuata richiesta al Dirigente Scolastico, che provvede ad individuare l’addetto alla somministrazione, oppure recepisce la richiesta ed autorizza lo studente/ssa ad assumere il farmaco in modo autonomo (vedasi punto a) precedente paragrafo 1).

NON SONO AMMESSE DEROGHE ALLE PROCEDURE INDICATE.

  • Gestione delle emergenze

Nei casi gravi e urgenti non ci si può esimere di portare il normale soccorso ed è obbligatorio fare ricorso al Sistema Sanitario Nazionale attraverso il 118 (avvertendo contemporaneamente la famiglia), onde salvaguardare anzitutto la salute dell’interessato/a configurandosi altrimenti il reato di omissione di soccorso

Il Dirigente Scolastico

Valentina Savona